Principali differenze fra i DM 20 luglio 2004 e i DM 24 aprile 2001
Si riporta qui un elenco delle differenze introdotte dai DM 20 luglio 2004 rispetto ai DM 24 aprile 2001, rimandando all'apposita sezione per una guida completa sul meccanismo.
- gli obiettivi di risparmio sono stati ridefiniti, con partenza dal 1 gennaio 2005 -> art. 3;
- alcuni interventi (l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo) concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni -> art. 4;
- con successivi decreti, possono essere individuati interventi che concorrono al conseguimento degli obiettivi per un periodo superiore o inferiore a cinque anni -> art. 4;
- gli interventi realizzati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono accedere ai Titoli di Efficienza Energetica, a seguito di parere conforme dell'Autorità -> art. 4;
- non sono ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento -> art. 5, comma 4;
- non più i soli distributori, ma tutti i soggetti che possono ottenere i Titoli di Efficienza Energetica possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida, per le tipologie di interventi non contenuti nelle schede standardizzate pubblicate dall'Autorità -> art. 5, comma 8;
- possibilità per i distributori di gas di accedere ai recuperi in tariffa anche per interventi che comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica (e simmetricamente sul gas per i distributori elettrici) -> art. 9;
- é il Gestore del Mercato Elettrico, non più l'Autorità, ad emettere i Titoli di Efficienza Enegetica -> art. 10;
- maggior flessibilità per i distributori nel perseguire gli obiettivi di risparmio -> art. 11, comma 3;
- le risorse finanziarie già previste e accantonate dai precedenti Decreti sono destinate all'effettuazione di diagnosi energetiche ed alla progettazione esecutiva di interventi su utenze energetiche la cui titolarità é di organismi pubblici, nonché all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili -> art. 13.
Interventi aggiunti alla tabella A dell'allegato 1
- sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione;
- sistemi a celle a combustibile;
- impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore;
- recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL;
- impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento, anche reversibili, a pompa di calore.