Meccanismo - distributori - obiettivi - approfondimenti
I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica (pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 205 del 1-9-2004) aggiornano e sostituiscono i precedenti DM 24 aprile 2001, istituendo un innovativo sistema di promozione delle tecnologie energeticamente efficienti. Le novità da essi introdotte sono sintetizzate nell'apposita sezione.
Essi fissano l'obbligo per i distributori di energia elettrica e gas con bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali, in modo da ottenere un prefissato risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni (vedere il seguito della pagina). A tal fine le aziende distributrici possono:
Con riferimento alle prime due opportunità si ricorda che la legge 23 agosto 2004 n. 239 (Legge Marzano) impedisce ai distributori ed alle società controllate di svolgere attività post-contatore presso la propria utenza, limitandone in parte le possibilità di azione, sebbene il vincolo sia aggirabile ricorrendo al franchising. Per comprendere l'effetto di tale disposto sul meccanismo occorrerà comunque attendere che venga stabilito cosa si debba intendere per attività post-contatore.
In linea teorica sono ammissibili tutte le tecnologie che comportino un risparmio di energia, ma i decreti riportano delle tabelle in cui sono indicate le tipologie tipiche afferenti ai settori industriale e civile. I distributori hanno inoltre l'obbligo di conseguire almeno il 50% delle riduzioni dei consumi previste attraverso azioni relative alla loro area di attività primaria. La FIRE ha predisposto un documento riassuntivo in cui sono elencati molti degli interventi realizzabili distinti per settore e per destinazione d'uso.
Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale. Di converso, alle aziende che non ottempereranno ai propri obblighi saranno comminate sanzioni.
Gli interventi realizzati, certificati mediante i titoli di efficienza rilasciati dal Gestore del Mercato Elettrico, potranno essere conteggiati, ai fini del soddisfacimento degli obblighi, per cinque anni, che diventano otto per alcuni interventi relativi all'edilizia (ultimo comma art. 4). Con futuri provvedimenti potranno essere individuati altri interventi caratterizzati da periodi di validità dei titoli di efficienza superiori o inferiori ai cinque anni.
I decreti affidano all'Autorità il compito di emanare delle linee guida che determinino nei dettagli il funzionamento del meccanismo, con riferimento alle metodologie per la valutazione dei risparmi conseguiti, alla dimensione minima degli interventi ammessi, all'entità del recupero tariffario e delle sanzioni. Per informazioni al riguardo visitare l'apposita sezione del sito.
Sebbene gli utenti finali non possano ricevere incentivi diretti attraverso il meccanismo, possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento, e quindi beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.
Nella figura seguente è illustrato il meccanismo di funzionamento dei decreti nel caso più generale di intervento effettuato da parte di una ESCO.

Schema di intervento da parte di una ESCO con acquisto di titoli da parte del distributore
|
Gas naturale
|
Elettricità
|
Si riportano qui le tabelle degli obiettivi complessivi tratte dai decreti.
| Anno | Obiettivo cumulato (Mtep) |
Obiettivo annuo (Mtep) |
|---|---|---|
| 2005 | 0,1 | 0,1 |
| 2006 | 0,2 | 0,1 |
| 2007 | 0,4 | 0,2 |
| 2008 | 0,8 | 0,4 |
| 2009 | 1,6 | 0,8 |
| Anno | Obiettivo cumulato (Mtep) |
Obiettivo annuo (Mtep) |
|---|---|---|
| 2005 | 0,1 | 0,1 |
| 2006 | 0,2 | 0,1 |
| 2007 | 0,4 | 0,2 |
| 2008 | 0,7 | 0,3 |
| 2009 | 1,3 | 0,6 |
Complessivamente si tratta di un risparmio in fonti primarie di 2,9 Mtep in cinque anni. Si ricorda qui che un Mtep corrisponde ad un milione di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), ossia a circa 1,2 miliardi di m3 di gas naturale o 4,5 miliardi di kWh elettrici di consumi finali.
L'Autorità ha il compito di emanare le linee guida che regolamenteranno il meccanismo nei dettagli. Attualmente risultano in vigore alcune schede di valutazione del risparmio energetico per unità tecnologica installata relative a interventi di tipo standardizzato (come la sostituzione di lampade ad incandescenza con quelle fluorescenti compatte o l'installazione di collettori solari termici). Per maggiori informazioni si rimanda all'apposita pagina.
Per i vari soggetti attivati dall'ingranaggio dei decreti, ossia distributori, ESCO, Regioni, Enti Locali, operatori, associazioni e utenti si aprono diverse possibilità di partecipazione. Una descrizione delle opportunità è presente nella sezione dedicata.
La FIRE ha organizzato vari convegni ed iniziative sull'argomento ed ha sottoposto all'Autorità le proprie osservazioni sui documenti di consultazione inerenti ai decreti. Nel sito web della FIRE sono disponibili le sintesi e gli atti degli incontri, nonché informazioni sugli eventi in preparazione.